[A] Sulla libertà di ciascun condomino di servirsi del muro perimetrale anche per fine esclusivamente proprio. [B] Sui limiti del potere del singolo di servirsi della cosa comune.
SENTENZA N. ****
[A] Deve osservarsi che poiché ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, il condomino che si serve del muro perimetrale per ricavare maggior vantaggio nel godimento di una unità immobiliare già funzionalmente e strutturalmente collegata a...